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C.M. 25/03/1994 n. 13/E
- Occupazione di altro genere:
a) fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 12: tariffa per complessive quattro ore:
-1ª categoria lire 2.700 al mq; 2ª categoria lire 1.800 al mq; 3ª categoria lire 800 al mq;
b) fascia compresa tra le ore 12 e le ore 16; tariffa per complessive quattro ore:
-1ª categoria lire 2.500 al mq; 2ª categoria lire 1.500 al mq; 3ª categoria lire 600 al mq;
c) fascia oraria dalle ore 16 in poi:
- 1ª categoria lire 800 al mq; 2ª categoria lire 700 al mq; 3ª categoria lire 400 almq. Naturalmente, i criteri di determinazione delle tariffe adottati nelle esemplificazioni sopra riportate non hanno carattere esaustivo, potendo gli enti impositori procedere a una determinazione delle misure in forma più analitica in rapporto a particolari situazioni esistenti sul proprio territorio. Sempre con riferimento al secondo comma dell'art. 45, si ritiene, infine, opportuno far presente che, per l'adozione delle tariffe e per le riduzioni di cui alla lettera c) del medesimo articolo, valgono i chiarimenti forniti in relazione alle disposizioni di cui all'art. 44. Il terzo comma dell'art. 45 disciplina le occupazioni temporanee realizzate con tende e simili per le quali prevede l'applicazione di una misura di tariffa ridotta al 30 per cento. Al riguardo, va innanzitutto precisato che la riduzione di tariffa prevista per tale ipotesi di occupazione non si cumula con quella di cui alla lettera c) del medesimo art. 45, avendo la stessa carattere particolare. Occorre, inoltre, far presente che nel concetto di "simili" vanno ricomprese quelle strutture mobili che assolvono sostanzialmente la stessa funzione delle tende. In ordine alla determinazione dello spazio pubblico da assoggettare a im posizione, il medesimo terzo comma stabilisce che, ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va applicata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime. Ciò, evidentemente, si giustifica con il fatto che l'area sottostante è già sottratta all'uso pubblico e, quindi, assoggettata a imposizione; quindi la tassazione perle tende deve limitarsi alla porzione di esse che si proietta sul suolo non occupato. I commi 4 e 5 recano, rispettivamente, disposizioni concernenti ipotesi di aumento e riduzione delle tariffe in rapporto a specifiche fattispecie impositive. In particolare, il quarto comma dispone che la misura ordinaria di tariffa stabilita in relazione alle singole categorie può essere aumentata fino al 50 per cento in occasione di fiere e festeggiamenti, con la sola esclusione delle occupazioni realizzatecon installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. A tale proposito non è superfluo sottolineare che l'esercizio della suddetta facoltà, nei limiti innanzi previsti, deve concretizzarsi espressamente nel regolamento e che sulla misura di tariffa risultante dall'applicazione della percentuale di aumento stabilita possono computarsi le agevolazioni previste per specifiche fattispecie impositive. Il quinto comma prevede a favore degli ambulanti, dei pubblici esercizi e dei produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, una riduzione della tariffa ordinaria, stabilita per le singole categorie, nella misura del 50%. Prevede, altresì una riduzione della tariffa ordinaria nella misura rispettivamente dell'80 e del 50 per cento per le occupazioni temporanee poste in essere con giochi, attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni realizzate per i fini di cui all'art. 46. In relazione a detta disposizione va precisato innanzitutto che il termine "ambulante" è un refuso della previgente normativa e ovviamente nel nuovo contesto normativo intende riferirsi a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante. Come emerge dalla Legge 28-3-1991, n. 112, che disciplina la materia, per l'esercizio di tale attività sono ora previsti tre tipi di autorizzazione:
- tipo a) valevole per l'uso quotidiano in posteggi siti nel territorio del Comune che la rilascia;
- tipo b) valevole per i posteggi (mercati) indicati nella stessa che si svolgono nel territorio dei Comuni posti nell'ambito della Regione che la rilascia;
-tipo c) valevole per svolgere l'attività in forma itinerante e al domicilio dei compratori, nell'ambito territoriale della Regione che la rilascia. Analizzando i tre tipi di autorizzazione ai fini della tassabilità delle occupazioni che ne derivano, si osserva che:
1) l'autorizzazione di tipo a) può dar luogo a due tipi di occupazioni: la prima all'interno di aree mercatali attrezzate, la seconda su strade o piazze. Nel primo caso, l'occupazione si realizza su un'area che è stata preventivamente sottratta all'uso pubblico e destinata all'esercizio dell'attività commerciale mediante apposita delibera; detta area, inoltre, è stata attrezzata come mercato, nel senso che in essa sono stati delimitati e contrassegnati posti fissi, predisposte strutture (stands) e organizzati servizi idonei a qualificarla come tale. Nell'ambito di tale area sono concepibili occupazioni sia permanenti che temporanee in rapporto alla durata delle occupazioni medesime contenuta nel titolo che è posto a fondamento delle stesse. In linea generale, le occupazioni riguardanti l'utilizzo di posti fissi o standard sono connese ad atti di concessione venti durata superiore all'anno e, quindi, sono permanenti. Tuttavia anche per occupazioni di tal genere, ove l'ente impositore ritenga opportuno consentirle per un periodo inferiore all'anno, ben possono rientrare nelle fattispecie delle occupazioni temporanee. Ovviamente, le occupazioni realizzate dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, per le quali non è previsto l'utilizzodi un posto fisso, soggiacciono alla disciplina delle occupazioni temporanee. Nell'ipotesi, invece, di occupazioni realizzate sulle piazze o strade per attività mercatali, la disciplina applicabile non può essere che quella relativa alle occupazioni temporanee di suolo pubblico; infatti, in questo caso la piazza o la strada occupata, al termine dell'attività mercatale, rientra nella piena disponibilità della collettività, nel senso che viene restituita all'uso Comune.
2) Per le autorizzazioni di tipo b) valgono le medesime considerazioni espresse per quelle di tipo a), con la differenza che il campo di applicazione del tributo si estende alle occupazioni in aree di mercato, attrezzate o adibite solo in via temporanea a mercato, realizzate nei Comuni e nelle Province compresi nel territorio della Regione. Ciò significa che l'applicazione del tributo va autonomamente effettuata da ciascun ente sul cui territorio si realizza l'occupazione del suolo, sulla base delle disposizioni e dei criteri di tassazione stabiliti dall'ente medesimo nel proprio regolamento.
3) Per le autorizzazioni di tipo c) la tassazione, data la natura delle occupazioni cuisi riferiscono, va operata sulla base dei criteri previsti per le occupazioni temporanee. Va, comunque, precisato che la destinazione a mercato di aree non può prescindere dall'appartenenza in proprietà di detti beni agli enti impositori. Ancora in ordine alle disposizioni recate dal quinto comma dell'art. 45, non è superfluo far presene che la riduzione di tariffa stabilita per i pubblici esercizi non si estende anche agli esercizi commerciali. La differenza fra le due attività è rilevante: infatti, negli esercizi commerciali si esercita l'attività di vendita delle merci per uso asporto, mentre nei pubblici esercizi si effettua principalmente la somministrazione che consiste nel fornire alimenti e bevande da consumare sul posto oltre la vendita per uso asporto. Va, infine, fatto presente che la riduzione di tariffe previste per le occupazioni temporanee di cui all'art. 46art. 46 si riferisce a quelle occupazioni (di scavo o di messa in pristino dell'assetto stradale) aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee destinati alla erogazione di pubblici servizi, per le seggiovie e funivie. La disposizione di cui al sesto comma dello stesso art. 45 disciplina la tassazione delle occupazioni temporanee realizzate con autovetture di uso privato su aree a ciò destinate dal Comune o della Provincia e prevede, per tale fattispecie impositiva, che la tassa possa essere determinata variando in aumento o in diminuzione, fino altrenta per cento, la tariffa ordinaria. Dalla suddetta disposizione si ricava quanto segue:
a) che le aree devono essere destinate e attrezzate a parcheggio con delibera dell'ente; per area attrezzata deve intendersi parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti;
b) che le gestione del servizio spetta all'ente impositore come pure la riscossione della tassa, semprechè l'ente medesimo non abbia affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione del tributo ai sensi dell'art. 52;
c) che, ove l'area sia stata data in concessione per uso parcheggio a soggetti diversi, la tassazione deve essere effettuata in capo al concessionario, con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, con l'applicazione della disciplina prevista per le occupazioni permanenti;
d) che l'aumento o la riduzione della tariffa ordinaria è una facoltà che, ove esercitata dall'ente deve risultare dal regolamento; la variazione in aumento o in diminuzione della tariffa significa che la misura ordinaria stabilita per ciascuna categoria non può essere determinata al di sopra o al di sotto del limite del 30 per cento. Il comma 6-bis disciplina la tassazione delle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, prevedendo per esse la facoltà dei Comuni e delle Province di ridurre la tariffa ordinaria fino al 50 per cento. Nella disposizione agevolativa rientra non solo l'attività delle imprese ma anche quella esercitata da qualsiasi privato. Ovviamente, la riduzione si cumula con tutte le altre previste dall'articolo in esame. Il settimo comma stabilisce una riduzione di tariffa dell'80 per cento per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. In proposito, appare utile sottolineare che sono politiche quelle manifestazioni, poste in essere da partiti, gruppi politici riconosciuti o da organizzazioni sindacali, dirette al raggiungimento di tale specifica finalità; sono culturali quelle attività che sostanzialmente e oggettivamente costituiscono un concreto contributo alla crescita eall'arricchimento culturale dei singoli. L'ultimo comma dell'art. 45, l'ottavo comma, confermando sostanzialmente l'analoga disposizione contenuta nel Testo Unico per la finanza locale, stabilisce una tassazione agevolata per le occupazioni aventi durata uguale o superiore ad un mese. Detto comma, infatti, dispone che, in tale ipotesi, la riscossione del tributo debbaessere operata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento. Dalla formulazione della norma emerge, in primo luogo, che la disposizione agevolativa non può essere subordinata ad alcuna condizione, ma opera per il solo fatto che l'occupazione abbia tale durata, e in secondo luogo, che la riduzione, in eclusivamente al meccanismo di riscossione della tassa, si cumula con tutte le altre riduzione eventualmente applicabili. Va, infine, precisato che il termine "convenzione" si riferisce a quella formalità con la quale, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, l'ente impositore invita il contribuente a sottoscrivere un documento-quietanza a fronte del pagamento anticipato della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione. Il pagamento anticipato, che può essere effettuato in unica soluzione o a rate, ovviamente, non consente la restituzione della tassa nel caso in cui, per fatto imputabile al contribuente, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.
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